Unlivreestunlivre.eu. Un libro é un libro. Questo é il motto della campagna divenuta in poche ore virale lanciata lo scorso 5 marzo dal Sindacato Nazionale dell’Edizione francese.
Perché ? Semplice: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione alla Commissione che aveva intrapreso l’iter del procedimento di infrazione nei confronti di Francia e Lussemburgo in merito all’IVA ridotta che questi due Paesi avrebbero posto sul prezzo degli ebook, i libri in formato elettronico. Il contrasto dei diritti nazionali é stato rilevato relativamente agli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112, meglio conosciuta come “Direttiva sull’IVA”, che é stata modificata da una direttiva del 2008.
I profili giuridici e la posizione francese
Una questione preliminare é il chiarimento di che cosa significhi l’espressione fornitura di libri elettronici. Secondo la Commissione devono rientrare in questa locuzione la fornitura, a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, di libri in formato elettronico che possono essere consultati su computer, smartphone, ebook reader o qualsiasi altro sistema di lettura; secondo la Francia, invece, il trattamento più favorevole da un punto di vista fiscale si applica solo ai libri detti “omotetici”, vale a dire libri analoghi ai libri stampati o ai libri forniti su altro supporto fisico e che si distinguerebbero da questi ultimi soltanto per quanto inerente al loro formato.
Centrale, poi, é la questione dell’oggetto del contratto di fornitura: si tratta della cessione di un bene oppure di un servizio? L’articolo 96 della direttiva consente di applicare aliquote ridotte solo nel caso della cessione di “libri elettronici”, menzionati nell’allegato III, clausola cui fanno appiglio i ricorrenti giustificando la normativa nazionale francese che prevede un’aliquota del 5,5% su questi beni. La Corte sembra seguire un’interpretazione, a detta di tutti aberrante, della Commissione: é vero che l’allegato III menziona i libri elettronici, eppure questi necessitano, ai fini della lettura, di un supporto fisico, che non é incluso all’interno del contratto. Dunque diviene applicabile l’articolo 98 della direttiva: visto che il contratto si configura come prestazione di servizi, l’IVA “lievita” magicamente al 21% .
Il precedente e la posizione italiana
La decisione della Corte ha in realtà un precedente importante: già la Spagna era stata “bacchettata” dalla Commissione sull’argomento. L’IVA spagnola originaria era al 4% cioè come la nostra attuale. Vogliamo dunque un’altra procedura di infrazione nel nostro già ricco carnet? Il Ministro Franceschini, intervistato pochi mesi fa da Euractiv, si dice tranquillo: il Consiglio Cultura deve fare pressing sull’ECOFIN per il superamento di queste norme sull’IVA. Lo stesso Martin Schulz e la presidente PD della Commissione Cultura, Silvia Costa hanno deciso di sollecitare l’esecutivo comunitario sulla questione. Un ebook é un bene, una res immateriale, se vogliamo essere più tecnici, merita dunque il medesimo trattamento, in quanto vettore di cultura, dei suoi fratelli maggiori: i libri cartacei.
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