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EUROGENDFOR: la Forza di Gendarmeria Europea tra miti e realtà

La European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR o EGF) è una forza internazionale nata nel 2007 tramite il Trattato di Velsen. Come recita l’Articolo 1 del trattato, l’EGF è una forza «comprendente esclusivamente elementi delle forze di polizia a statuto militare […], per svolgere tutti i compiti di polizia nell’ambito di operazioni di crisis management», vale a dire i normali compiti dei corpi di polizia (ordine pubblico, controllo del traffico, polizia di frontiera, attività investigative, attività di pubblica sicurezza, mantenimento dell’ordine in caso di disordini pubblici) ed il mentoring e l’addestramento della polizia locale. Sul web le speculazioni sull’EGF si sono moltiplicate negli ultimi anni, generando numerossissime quanto talvolta inverosimili accuse contro questo corpo. Questo articolo vuole cercare di fornire un’analisi quanto più acritica possibile, soffermandosi sulle principali speculazioni rintracciate sul web.

È un esercito voluto dai “Paesi creditori” per tenere sottomessi i “popoli debitori”. Falso. Basta scorrere la lista dei membri per capirlo: a firmare il trattato furono Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e Portogallo, cui si aggiunse la Romania nel 2009. Polonia e Lituania sono Paesi partner e la Turchia è un membro osservatore. Non si tratta esattamente di Paesi che rispondono all’identikit del “Paese creditore europeo”. A tal proposito si vocifera anche di un presunto intervento in Grecia nel 2011 per sedare le manifestazioni contro le misure di austerità: le uniche fonti a parlare di questo intervento sono blog che citano non meglio specificate “fonti attendibili”, senza però fornire alcuna prova documentale, scritta o audiovisiva (a onor di cronaca, tuttavia, non esistono neanche smentite ufficiali).

È una forza controllata dalla NATO. Falso. L’Articolo 5 del trattato sostiene che l’EGF può essere messa a disposizione della NATO e di altri organizzazioni internazionali o coalizioni ad hoc, ma le condizioni per l’ingaggio e il dispiegamento delle forze vengono sempre e solo decise dal CIMIN (Comitato Interministeriale di Alto Livello), organo di controllo politico dell’EGF (Articolo 6).

Gode di immunità assoluta. Falso. L’Articolo 28 stabilisce che la rinuncia a ricorrere contro le parti contraenti per danni a qualsiasi sua proprietà utilizzata in relazione alla preparazione ed esecuzione dei compiti elencati nel trattato è obbligatoria per i soli Paesi aderenti, mentre in caso di danni causati a parti terze, il compenso relativo deve essere sostenuto da tutte le parti contraenti (Articolo 29).

Gode di impunità assoluta. Falso. È vero che il personale EGF non può essere soggetto a procedimenti di esecuzione di giudizi a loro carico relativi a situazioni derivanti dallo svolgimento dei loro compiti ufficiali emessi dello Stato ospite o di destinazione (Articolo 29). Ma è altrettanto vero che il personale EGF «deve rispettare la legge in vigore nel Paese ospite o nel Paese di destinazione» (Articolo 13), e che esistono competenze esclusive e concorrenti per l’esercizio della giurisdizione: l’Articolo 25 dice che «le autorità dello Stato di origine hanno diritto esclusivo di esercitare la propria legislazione sul personale civile e militare […] in relazione a reati […] punibili dalla legge dello Stato d’origine, ma non dalla legge dallo Stato ospitante o di destinazione», mentre il principio opposto vale per lo Stato ospitante o di destinazione. In caso di competenza concorrente, lo Stato di origine ha diritto di priorità nell’esercizio della sua giurisdizione solo per reati contro la proprietà, la sicurezza o persone dello Stato stesso, o ancora reati insorti da azioni o omissoni effettuate durante lo svolgimento dei propri compiti ufficiali. Per ogni altro reato vale invece la giurisdizione dello Stato ospite o di destinazione, rendendo punibile de jure ogni reato commesso dal personale EGF.

Totale inaccessibilità delle sedi ed archivi. Vero, in parte. L’Articolo 21 del trattato stabilisce che le autortà delle parti contraenti non possono accedere a locali, edifici ed archvi dell’EGF senza il previo consenso dell’EGF Commander (ufficiale del Quartier Generale permanente). D’altra parte l’Articolo 36 stabilisce che «per espletare le proprie funzioni di revisione contabile […] e per riferire ai rispettivi parlamenti […], i revisori nazionali possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale EUROGENDFOR», ridimensionando sensibilmente le disposizioni dell’Articolo 21. A questo si affianca poi il principio di leale collaborazione che, individuato nel diritto comunitario, è divenuto prassi comune tra gli Stati europei.

Il quadro che emerge da questa analisi, basata solo su documenti e fonti ufficiali e facilmente rintracciabili, è indubbiamente quello di una forza internazionale di polizia militare, che senza dubbio gode di ampi poteri e di un notevole grado di indipendenza, ma non è affatto “al di sopra della legge”, come molti speculatori hanno affermato, né tanto meno al soldo di presunte coalizioni tra Paesi e banchieri.

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L' Autore - Enrico Iacovizzi

Responsabile Difesa europea e NATO - Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso la Facoltà Roberto Ruffilli di Forlì con una tesi sull’evoluzione delle relazioni esterne dell’UE e sul suo ruolo come potenza civile globale, vivo e lavoro a Bruxelles. Appassionato di politica internazionale ed in particolare dell'evoluzione politica ed istituzionale della difesa comune europea.

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8 comments

  1. L’Europa è già in forte crisi e percepita come un organismo distante dai cittadini, lasciate che accada anche un solo reato compiuto ai danni di civili da parte di questa polizia e vedrete come la fine dell’Europa arriverà presto.La genter è stufa di subire soprusi da organismi opachi e intoccabili al soldo di multinazionali e interessi privati.

  2. Caro e gentile Enrico,
    <>
    La firma del trattato di Velsen da parte dei capi di Governo “debitori” in questione è una bellissima messa inscena telecomandata dai “creditori” tedesco-statunitensi (ossia Goldman Sachs & Co). Esattamente come quando vai in banca a indebitarti con un mutuo: lo firmi tu. Mica la banca per te.
    E tu dirai “potresti fare a meno di andare in banca a firmare un mutuo”. E io ti rispondo: “magari! fammi stampare moneta al posto tuo cara banca! ma se così fosse io sono un truffatore di denaro falso, se lo fai tu invece cara banca, è truffa legalizzata da trattati truffa come quelli di Velsen!”

    *******************************

    Invece sarei curioso di sapere come spieghi in termini pratici queste due cose:
    1- «le autorità dello Stato di origine hanno diritto esclusivo di esercitare la propria legislazione sul personale civile e militare […] in relazione a reati […] punibili dalla legge dello Stato d’origine, ma non dalla legge dallo Stato ospitante o di destinazione»,

    2- In caso di competenza concorrente, lo Stato di origine ha diritto di priorità nell’esercizio della sua giurisdizione solo per reati contro la proprietà, la sicurezza o persone dello Stato stesso, o ancora reati insorti da azioni o omissoni effettuate durante lo svolgimento dei propri compiti ufficiali.

    PS. <>
    ma tolti i reati contro proprietà, sicurezza, persone…quali altri reati rimangono per curiosità?

    • Enrico Iacovizzi

      Caro Mario,
      Scusa innanzitutto il ritardo nella mia risposta. Passando al merito della tua osservazione, al di là del fatto che non capisco il feticismo bancario imperante ormai in qualsiasi discorso politico, anche quelli che con le banche non ha nulla a che fare, ho l’impressione che il tuo ragionamento si basi su un assioma fallace: il fatto che EGF agisca per sopprimere rivolte legate all’insofferenza della popolazione di “paesi debitori” contro i poteri forti della finanza. Questo tipo di azione è del tutto fuori dal mandato e dalle possibilità operative di EGF, che invece è un corpo con compiti di polizia militare (parlando in termini spiccioli), che ha per lo più compiti di force assistance e capacity building.

      Riguardo le due puntualizzazioni, la prima è auto-evidente: se ad Haiti un membro EGF, poniamo il caso che si aun italiano, commette un’azone che non è punibile dalla legislazione haitiana, perché Haiti dovrebbe giudicarlo? Se l’azione è però al tempo stesso un crimine secondo il l’ordinamento italiano, è naturale che l’Italia lo giudichi.

      Per la seconda, è altrettanto presto detto: come scritto nell’articolo, in caso di competenza concorrete (ovvero reati riconosciuti sia nell’ordinamento del paese di origine che del paese ospitante) il paese di origine, mettiamo il caso che sia l’Italia ha diritto di priorità su Haiti solo per reati contro la proprietà, sicurezza o persone italiane.

      Spero di essere stato chiaro nel rispondere ai tuoi dubbi.

  3. Scrivo questo commento solo per informarmi….
    Se l’EGF é impiegata in caso di disordine pubblico perché sostituire i carabinieri, forza di preparazione militare e fedelissimi allo stato con essa, perché ha sede proprio in Italia che provvede a pagare tutte le spese( quando non ci sono soldi nemmeno per fare il pieno alle “gazzelle” ) perché nessuno ne parla? E infine che interessi ha l’Italia?

    • enrico iacovizzi

      Caro Giuseppe, ho tardato a rispondere perchè lavoravo su un articolo che risponde proprio alle tue domande e che dovrebbe uscire entro poche ore. In ogni caso ti anticipo un pò di risposte:
      1) I carabinieri non verrano affatto sciolti e sostituiti da EUROGENDFOR, che conterà invece poche centinaia di unità in totale (meno di tremila uomini).
      2) Ha sede in Italia per scelta dell’Italia in accordo con le altre parti contraenti del trattato di Velsen, è una scelta del tutto volontaria. Inoltre l’Italia non paga affatto tutte le spese, ma solo la gestione dei locali della Caserma Chinotto di Vicenza, che conta poco più di trenta uomini (ad esempio paga la pulizia dei locali o la fornitura di acqua e luce, una somma irrisoria rispetto all’intero costo di sostentamento dell’EGF, che ?e invece suddiviso tra i vari membri).
      3) Nessuno ne parla, è vero. Ma dubito che tu abbia sentito parlare spesso di altri corpi come gli Eurocorps o la European Martime Force e affini, eppure esistono anche loro.
      4) L’Italia ed i carabinieri hanno un’esperienza nel campo della ricostruzione post-bellica, sono tra i primi al mondo, se non i primi oserei dire, nella riscostruzione delle forze di polizia locali in scenari post-conflitto. L’Italia ha un enorme interesse in termini di immagine internazionale, cooperazione alla pace ed alla ricostruzione di paesi in difficoltà (e soprattutto è tra gli stati più bravi a farlo!), nonchè di instaurazione di relazioni pacifiche e di mutuo vantaggio con altri stati.
      Spero di essere stato abbastanza esaustivo, nel frattempo ti invito ad attende la prossima pubblicazione del prossimo articolo su Rivista Europae per avere informazioni più dettagliate.

  4. Francesco Violi

    Ovviamente, qualcuno non vuole leggere l’articolo ma solo ripetere le solite fesserie complottare.

  5. Giovanni bruno

    Non ho ben capito se lei è o meno a favore di tale forza di polizia,mi sembra quasi contento. È naturalmente una nuova gestapo,e l’unico motivo valido per cui è stata creata è reprimere il dissenso.non ci vuole molto a capirlo,dovrebbe bastare l’assordante silenzio dei media.i signori che siedono a bruxelles sanno a cosa vanno incontro,e questo è l’unico modo per conservare il loro potere. Voglio vedere quando saremo tutti terroristi…e la storia dimenticherà tutti coloro che sono stati compliici di questo ennesimo scempio.

    • Enrico Iacovizzi

      Gentile Giovanni, mi scuso per il ritardo ma non ho potuto rispondere prima! Il mio parere riguardo la forza di gendarmeria europea non è evidentemente il tema dell’articolo, come ho ben precisato all’inizio dello stesso. Quanto scritto sopra è il frutto della lettura e l’analisi del trattato di Velsen e delle operazioni condotte da EUROGENDFOR, per rispondere nello specifico ad alcune notizie che ho rintracciato sul web e che contribuiscono ad una informazione a mio avviso fuorviante, ma soprattutto priva di alcuna fonte. Le affermazioni contenute nel suo commento trovano già risposta nell’articolo, quindi trovo del tutto inutile ripetermi, preferendo utilizzare questo commento per invitarla a rileggerlo tante volte quante ne desideri e ad informarsi meglio su cosa sia stata la Gestapo.
      Cordialmente,

      Enrico Iacovizzi

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