Si è recentemente parlato di nuovo di “right to be forgotten/to erasure” online grazie ad una sentenza del Tribunale dell’UE del 3 dicembre 2015 (T-343/13). Tale termine, sulla bocca di tutti dalla controversa sentenza Google Spain (C-131/12) della Corte di Giustizia, è oggi di nuovo oggetto di analisi per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali sul sito istituzionale del Parlamento nell’ambito di una petizione.
La vicenda
La causa ha visto contrapporsi il Parlamento Europeo e un ex funzionario del Consiglio (sostenuto dal Garante europeo per la Protezione dei Dati Personali), il quale ha richiesto il risarcimento di danni extracontrattuali materiali e morali ex Articolo 340 TFUE in seguito alla pubblicazione sul sito del Parlamento di dati personali e sensibili.
Essi erano contenuti nel sommario di una petizione del funzionario riguardante gli ostacoli affrontati da funzionari europei con problemi di salute o disabilità personali o familiari nel gestire la propria carriera, e comprendevano il nome del ricorrente, dettagli riguardanti la sua carriera, il suo precario stato di salute e la presenza di un figlio disabile. Il Parlamento, sostenendo la liceità della pubblicazione, aveva negato la cancellazione dei dati in un primo periodo, ed accettato di eliminarli dal sito “per cortesia” solo dopo l’intervento della legale del ricorrente.
La decisione
Il ricorrente ha lamentato la violazione degli Articoli 8 della CEDU e della Carta dei Diritti Fondamentali, sulla protezione della vita privata, familiare e dei dati personali, nonché del Regolamento 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e dell’Articolo 22 della Convenzione sui diritti dei disabili.
Analizzando l’Articolo 10 del Regolamento, riguardante il trattamento dei dati sensibili (in questo caso, quelli riguardanti lo stato di salute del ricorrente), il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente abbia dato esplicitamente il proprio consenso al trattamento, che la questione della presa in considerazione da parte delle istituzioni UE di malattie nella pianificazione della carriera sia di pubblico interesse e che considerazioni di trasparenza debbano normalmente fondare il trattamento di una petizione.
Tutto ciò ha portato i giudici a ritenere che ci sia stata una positiva “manifestazione di volontà libera, specifica e informata” riguardo al trattamento, e che il Parlamento non abbia dunque commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica, presupposto per l’ottenimento del risarcimento. Le stesse conclusioni sono state raggiunte per quanto riguarda il trattamento degli altri dati personali.
Il Tribunale ha svolto simili considerazioni per quanto riguarda il comportamento tenuto dal Parlamento successivamente alla richiesta di eliminazione dei dati dal sito. Esso ha in particolare notato che il ricorrente avrebbe avuto diritto alla cancellazione dei dati solo se il loro trattamento fosse stato illecito (Articolo 16 Regolamento).
Infine, è stato negato il nesso di causalità diretto fra il comportamento del Parlamento e l’esistenza di un danno materiale (spese legali) subito dal ricorrente, e sostenuto che il ricorrente non abbia sufficientemente provato l’esistenza di un danno morale. La richiesta di risarcimento è stata dunque rigettata, dal momento che i requisiti del danno, nesso di causalità e violazione sufficientemente qualificata di una norma non erano soddisfatti.
Alcune considerazioni
Con la presente sentenza, si è ripresentato un dilemma che era apparso subito chiaro con i primi tentativi di estensione del diritto all’oblio al mondo digitale. Da un lato, c’è chi sostiene che nascondere la verità e dare il potere ai singoli di alterare la realtà selezionando quali elementi faranno parte della propria identità digitale sia immorale; dall’altro, c’è chi sostiene invece che la possibilità amplificata che Internet dà di cercare risultati riguardanti una certa persona dovrebbe cambiare le regole del gioco.
La decisione ha mantenuto una posizione intermedia che era già stata tenuta dalla Corte di Giustizia in Google Spain, riconfermando che i soggetti hanno un diritto di domandare, ma non di ottenere automaticamente la rimozione di dati personali da motori di ricerca o addirittura siti web. Anche le condizioni a cui il diritto di ottenere la cancellazione è subordinato richiamano in una certa misura quelle di Google Spain: ci deve essere stata una violazione delle regole in materia di protezione dei dati personali, e non ci deve essere un pubblico interesse nel mantenere i dati online. Tale ultima nozione pare tuttavia particolarmente flessibile e facilmente plasmabile.
Tuttavia, nonostante le apparenti somiglianze, le due sentenze sono state emanate in un contesto decisamente diverso: in Google Spain si parlava di de-indicizzazione in motori di ricerca, di mancanza di consenso e si applicava un differente quadro normativo (Direttiva 1995/46/CE). Quest’ultimo caso si occupa invece di particolari documenti pubblicati sul sito di un’istituzione di un particolare mandato. La vicenda fa inoltre luce sulla scarsa importanza che il pubblico tende ancora a dare al consenso al trattamento dei dati.